La presente Circolare ha l’intento di fornire alcuni chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (cd. Legge di Bilancio 2022). Vengono quindi riepilogate le principali novità in materia fiscale e del lavoro.
Capitolo 1 – Misure in campo fiscale
1. Revisione della progressività delle aliquote IRPEF e delle detrazioni
Il comma 2 dell’art. 1 della L. 234/2021 riformula la progressività delle aliquote IRPEF andando a modificare:
> l’art. 11 del TUIR, recante la modulazione delle aliquote d’imposta e dei corrispondenti scaglioni di reddito imponibile;
> l’art. 13 del TUIR recante la modulazione delle detrazioni dall’imposta lorda.
Le aliquote vengono ridotte da 5 a 4.
Aliquote IRPEF
Viene introdotto dal comma 155 dell’art. 1 della L. 234/2021 una nuova detrazione IRPEF i cui destinatari sono i giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito non superiore ai 15.493,71 euro che stipulano un contratto di locazione ai sensi della L. 431/98, per un’intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza, a condizione però che essa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.
La detrazione spetta per i primi quattro anni di durata contrattuale, nella misura del 20% dell’ammontare del canone di locazione, con un ammontare minimo di euro 991,60 e un massimo di 2.000,00 euro.
2 .Esclusione dall’IRAP delle persone fisiche
Il comma 8 dell’art. 1 della L. 234/2021 stabilisce che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2022, l’IRAP non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lett. b) e c) del comma 1 del D. Lgs. 446/97.
3. Novità in tema di bonus edilizi e relative opzioni
L’art. 1 commi da 28 a 43 della L. 234/2021 introduce numerose novità in materia di superbonus 110% e di altri bonus edilizi.
Le principali novità sono le seguenti:
Proroga generalizzata delle finestre di accesso previste dalle diverse disposizioni agevolative;
Modifiche concernenti le disposizioni del superbonus di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, del bonus facciate di cui all’art. 1 commi da 219 a 223 della L. 160/2019 e del bonus mobili di cui all’art. 16 comma 2 del D.L. 63/2013;
Introduzione di un nuovo bonus edilizio ad hoc per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.
3.1 Proroghe delle finestre di accesso alle agevolazioni
L’art. 1 commi da 28 a 43 della L. 234/2021 dispone una generalizzata proroga al 31 dicembre 2024 dei termini per fruire delle disposizioni agevolative per i bonus edilizi.
Restano fuori dalla proroga generalizzata soltanto:
- Il superbonus, di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, che viene prorogato a seconda della tipologia di intervento al 31.12.2022, al 31.12.2023 o al 31.12.2025;
- Il bonus facciate, di cui all’art. 1 commi da 219 a 223 della L. 160/2019, prorogato solo per l’anno 2022 con riduzione al 60% della percentuale delle spese agevolate sostenute;
- Il bonus colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, di cui all’art. 16-ter del D.L. 63/2013.
3.2 Bonus edilizi prorogati al 31.12.2024
I bonus edilizi per i quali l’art. 1 commi 37 e 38 della L. 234/2021 ha disposto la proroga sono:
- La detrazione IRPEF del 36%, aumentata transitoriamente al 50%, per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR;
Il bonus mobili di cui all’art. 16 comma 2 del D.L. 63/2013, il cui tetto di spesa viene modificato dai 16.000,00 per l’anno 2021 passa a 10.000,00 euro per il 2022, per passare a 5.000,00 euro per il 2023 e 2024;
L’ecobonus di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013;
Il bonus verde di cui all’art. 1 commi da 12 a 15 della L. 205/2017.
3.3 Nuovo bonus per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche
L’art. 1 comma 42 della L. 234/2021 introduce ex novo un bonus edilizio dedicato agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.
Viene prevista una nuova detrazione IRPEF/IRES spettante nella misura del 75% per le spese documentate sostenute nel 2022 per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento o all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Il tetto di spesa ammonta a:
50.000,00 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari “indipendenti e autonome”;
40.000,00 euro per il numero di unità immobiliari se l’edificio è composto da 2 a 8 unità immobiliari;
30.000,00 euro per il numero di unità immobiliari se l’edificio è composto da più di 8 unità immobiliari.
4. Proroga dei crediti di imposta “Transizione 4.0”
La Legge di bilancio per il 2021 (L. 178/2020) aveva già prorogato il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali originariamente previsto dall’art. 1 commi da 184 a 197 della L. 160/2019, effettuati sino a tutto il 2020 con termine prolungato al 30.06.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento degli acconti in misura pari almeno al 20% del costo di acquisizione).
Nella tabella seguente si sintetizzano le principali caratteristiche del “nuovo” credito di imposta con indicazione della precedente misura ex L. 160/2019.
Credito d’imposta L. 160/2019 | Credito d’imposta L. 178/2020 | |
Soggetti beneficiari | Imprese Esercenti arti e professioni (solo beni “ordinari”) | Imprese Esercenti arti e professioni (solo beni “ordinari”) |
Ambito temporale | Investimenti effettuati dall’1.1.2020 al 31.12.2020 (termine “lungo” 30.6.2021) | Investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022 (termine “lungo” 30.6.2023) |
Ambito oggettivo | Sono agevolabili gli investimenti in nuovi beni strumentali: materiali “ordinari”;materiali “4.0”;immateriali “4.0”. | Sono agevolabili gli investimenti in nuovi beni strumentali: materiali “ordinari”;immateriali “ordinari”;materiali “4.0”;immateriali “4.0”. |
Misura del credito d’imposta | Differenziata in relazione alla tipologia di investimenti | Differenziata in relazione alla tipologia di investimenti e al periodo di effettuazione, con un incremento delle aliquote e dei limiti massimi di costi ammissibili |
Modalità di fruizione | Il credito d’imposta: è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 (art. 17 del DLgs. 241/97), spetta per i beni materiali (sia “ordinari” che “4.0”) in 5 quote annuali di pari importo, mentre per i soli investimenti in beni immateriali in 3 quote annuali;nel caso degli investimenti in beni materiali “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione | Il credito d’imposta: è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 (art. 17 del DLgs. 241/97), spetta per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “4.0”) in 3 quote annuali di pari importo;per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un’unica quota annuale;nel caso degli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione |
Adempimenti documentali | Indicazione della dicitura in fattura con il riferimento normativo Perizia tecnica semplice per i beni “4.0” (costo superiore a 300.000,00 euro) | Indicazione della dicitura in fattura con il riferimento normativo Perizia tecnica “asseverata” per i beni “4.0” (costo superiore a 300.000,00 euro) |
La Legge 234/2021 mantiene inalterati questi aspetti disciplinari ma amplia la finestra temporale agevolata limitatamente agli interventi che hanno per oggetto:
- beni materiali 4.0;
- beni immateriali 4.0.
Per gli investimenti in beni strumentali “materiali 4.0” viene estesa la finestra temporale agevolata sino agli investimenti effettuati entro il 31.12.2025 con termine allungato al 30.06.2026 se entro il 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione.
Questa proroga è però dimezzata dal punto di vista quantitativo in quanto viene previsto un credito di imposta:
- pari al 20% del costo fino a 2,5 milioni di euro;
- pari al 10% del costo oltre 2,5 milioni di euro e sino a 10 milioni di euro;
- pari al 5% del costo oltre 10 milioni di euro e sino a 20 milioni di euro.
Per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2022 valgono ancora le percentuali previste dalla L. 178/2020.
Per gli investimenti in beni “immateriali 4.0” viene prevista l’estensione della finestra temporale sino agli investimenti effettuati entro il 31.12.2025.
Per quelli effettuati entro il 31.12.2023 il credito di imposta spetta nella misura del 20% del costo sostenuto per la realizzazione (con un tetto di spesa pari ad 1 milione di euro), la percentuale scende al 15% per quelli realizzati nel 2024 ed ulteriormente al 10% per quelli realizzati nel 2025.
5. Credito di imposta per attività “innovative”
L’art. 1 comma 45 della L. 234/2021 proroga con alcune modifiche il credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative i cui all’art. 1 commi da 198 a 206 della L. 160/2019.
5.1 Attività di ricerca e sviluppo
Il credito per attività di ricerca e sviluppo è riconosciuto in misura pari al 20% dei costi con un limite massimo di 4 milioni di euro fino al periodo di imposta in corso al 31.12.2022 mentre dal periodo di imposta successivo 2023) e fino a quello in corso al 31.12.2031 è riconosciuto in misura pari al 10% nel limite massimo annuale di 5 milioni.
Il limite massimo deve sempre essere ragguagliato ad anno in caso di periodo di imposta di durata inferiore o superiore ai 12 mesi.
5.2 Attività di innovazione tecnologica
Il credito di imposta per attività di innovazione tecnologica è riconosciuto in misura pari al 10% nel limite massimo di 2 milioni fino al periodo di imposta in corso al 31.12.2023, mentre nel periodo di imposta successivo e fino a quello in corso al 31.12.2025 in misura pari al 5% nel limite massimo di 2 milioni.
5.3 Attività di innovazione digitale 4.0
Con riferimento al credito per innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica esso spetta:
- Fino al periodo di imposta in corso al 31.12.2022 in misura pari al 15% con un limite massimo di spesa di 2 milioni;
- Per il periodo di imposta successivo (2023) in misura pari al 10% con un limite massimo di spesa di 4 milioni;
- Dal periodo di imposta 2024 e fino a quello in corso al 31.12.2025 in misura pari al 5% con un limite massimo annuale di 4 milioni.
6. Rivalutazione e riallineamento di avviamento e marchi
I commi da 622 a 624 dell’art. 1 L. 234/2021 introducono alcune limitazioni alla rivalutazione e al riallineamento dei valori fiscali di marchi e avviamenti effettuate ai sensi dell’art. 110 del D.L. 104/2020 con applicazione dell’imposta sostitutiva del 3%.
Le modifiche sono state apportate per correggere l’impatto che tale agevolazione ha avuto sul bilancio pubblico.
La L. 234/2021 inserisce il nuovo comma 8 – ter nell’art. 110 del D.L. 104/2020, ai sensi del quale, con riferimento ai maggiori valori imputati alle attività immateriali ammortizzabili per diciottesimi, la deduzione è effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo.
In secondo luogo il nuovo comma 8 – quater consente che venga mantenuto l’ammortamento in diciottesimi, ma solo dietro versamento dell’imposta sostitutiva prevista dall’art. 176 comma 2-ter del TUIR (ossia a scaglioni dal 12% al 16%), al netto dell’imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o il riallineamento.
In ultima ipotesi è possibile revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale dell’art. 110 del D.L. 104/2020, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso l’imposta pagata verrebbe rimborsata oppure sarà possibile utilizzarla in compensazione nel Mod. F24. Le modalità attuative verranno stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
7. Ampliamento transitorio dei termini per il pagamento delle cartelle
Il comma 2 dell’art. 25 del DPR 602/73 prevede che il pagamento delle cartelle debba avvenire nel termine di 60 giorni dalla notifica delle stesse.
Il comma 913 dell’art. 1 della L. 234/2021 amplia detto termine da 60 a 180 giorni dalla notifica della cartella specificando che tale slittamento vale anche ai fini del calcolo degli interessi di mora e della procedura di esecuzione forzata.
Questo ampliamento è limitato alle sole cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1 gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
8. Limite compensazioni e rimborsi crediti tributari
A decorrere dal 1° gennaio 2022 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, e’ fissato a 2 milioni di euro per ciascun anno solare.
9. Sospensione ammortamenti immobilizzazioni
L’art. 1 comma 711 della L. 234/2021 ha riproposto anche per l’esercizio 2021 la possibilità di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Tale misura e’ estesa per i soli soggetti che nell’esercizio 2020 non hanno effettuato il 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Capitolo 2 – Misure di sostegno al lavoro
10. Ulteriori modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche
Oltre alle modifiche al sistema di tassazione già indicate nel capitolo riferito alle misure in campo fiscale della presente circolare, al D.L. 5 febbraio 2020, n. 3, convertito nella legge 2 aprile 2020, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
- viene abrogato il disposto in materia di ulteriore detrazione
- in tema di trattamento integrativo, viene ridotta da 28.000 a 15.000 la soglia massima reddituale che dà diritto al beneficio;
- il trattamento integrativo, inoltre, sarà riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro a condizione che la somma delle detrazioni per carichi di famiglia, per redditi da lavoro, per interessi passivi sui mutui relativi a terreni e abitazione principale contratti entro il 31 Dicembre 2021 e le detrazioni per spese di ristrutturazione e riqualificazione energetica sostenuti entro il 31 Dicembre 2021 sia di ammontare superiore all’imposta lorda.
11. Differimento di termini in materia di addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle presone fisiche
Viene concesso più tempo (fino al 31 Marzo 2022) a regioni e comuni per approvare le proprie addizionali. La modifica consentirà di adeguare le legislazioni regionali e delle province autonome alle modifiche in materia di Irpef previste dalla Legge di Bilancio.
12. Misure in materia di famiglia e politiche sociali
Vengono previste nuove misure a favore di giovani e famiglie. Nel dettaglio, si tratta di:
- riconoscimento dell’esonero dei contributi a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 500 euro mensili e 6.000 annuali, anche ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa.
- In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 euro mensile, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
- congedo di paternità per i lavoratori dipendenti confermato nella misura di 10 giorni e reso strutturale;
- previsione sperimentale, per l’anno 2022, dell’esonero del 50%, per un anno, del versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro.
13. Riordino della disciplina sul tirocinio e differenziazione tra tirocinio curriculare ed extracurriculare
La legge di Bilancio 2022 definisce il tirocinio curricolare come il percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto.
La legge in oggetto ha previsto una profonda rivisitazione dell’istituto del tirocinio extracurriculare nell’ottica di reprimere gli abusi.
In particolare è stato previsto che entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, il Governo e le regioni dovranno concludere un accordo per la definizione di nuove linee-guida in materia di tirocini extracurriculari.
Viene stabilito che le sanzioni previste in caso di mancata corresponsione dell’indennità di partecipazione andranno da un minimo di 1.000 € ad un massimo di 6.000 € a seconda della gravità dell’illecito commesso.
14. Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali
Tra i principali interventi contenuti nella Legge di Bilancio 2022, figura il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali.
Ecco le principali novità:
- lavoratori beneficiari: per periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti indipendentemente dalla tipologia di apprendistato;
- anzianità di servizio: per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2022 l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere alla data di presentazione della domanda è pari a trenta giorni;
- computo dei dipendenti: ai fini della determinazione dei limiti dei dipendenti, sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda;
- misura del trattamento e termini per il pagamento diretto: Fermo restando l’ammontare del trattamento pari all’80% della retribuzione globale spettante per le ore non prestate, è prevista l’applicazione di un unico massimale di riferimento, indipendentemente dalla retribuzione mensile del lavoratore.
Qualora sia previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui ha inizio il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dal provvedimento di autorizzazione della domanda. Trascorso tale termine, l’onere rimarrà integralmente a carico del datore di lavoro.
- Contributo addizionale: a decorreredal 1° gennaio 2025 a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento è stabilita una contribuzione addizionale ridotta, in misura pari al:
- 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 9% oltre il limite di cui al punto precedente e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.
- Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa: il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore a sei mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro.
- Campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie: per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti da altri Fondi e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti.
- Causali di intervento delle integrazioni salariali straordinarie: viene prevista la revisione delle causali di accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria.
- Contratto di solidarietà: viene stipulato dall’impresa attraverso contratti collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego.
- Accordo di transizione occupazionale: gli interventi di integrazione salariale straordinaria per riorganizzazione aziendale o crisi aziendale, adottati dai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti, possono essere prorogati per un periodo massimo di 12 mesi complessivi, rispetto alla durata ordinaria, tramite sottoscrizione di un accordo sindacale volto a definire la rioccupazione e la riqualificazione del personale in esubero. I lavoratori interessati dovranno accedere al programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL).
- Contribuzione delle integrazioni salariali straordinarie: a decorrere dal 1° gennaio 2022, a carico dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, è stabilito un contributo ordinario nella misura dello 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,30% è a carico del lavoratore.
- Condizionalità e riqualificazione professionale: i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ed in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, partecipano a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali.
L’ingiustificata partecipazione alle predette iniziative comporta l’irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale e fino alla decadenza secondo le modalità e i criteri da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022.
- Fondi di solidarietà bilaterali: a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’istituzione dei fondi di solidarietà bilaterale è obbligatoria per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.
- Fondi di solidarietà bilaterali alternativi: per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal1° gennaio 2022 rientrano nei fondi di solidarietà bilaterali alternativi anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.
- Fondo di integrazione salariale: a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale, i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterale.
Per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione salariale, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie, è riconosciuto:
– ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, per una durata massima di 13 settimane in un biennio mobile;
– ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di sei dipendenti, per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, l’aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,50 per cento, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, allo 0,80 per cento, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti.
- Disposizione in materia di rilascio del documento unico di regolarità contributiva: a decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento dell’aliquota di contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà bilaterali è condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
- Contratto di espansione: per gli anni 2022 e 2023 il limite minimo di unità lavorative in organico non può essere inferiore a cinquanta, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva o di servizi.
- Disposizioni transitorie: per fronteggiare nel biennio 2022-2023 processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale, è riconosciuto un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di 52 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023.
15. Novità NASPI
Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° Gennaio 2022 è stato abolito il requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi, precedentemente richiesto ai fini del riconoscimento dell’indennità. Viene altresì previsto che, con riferimento agli eventi di disoccupazione emersi al 1° Gennaio 2022, la NASPI si ridurrà del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione (anziché dal quarto). Tale riduzione decorrerà dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione per i beneficiari di NASPI che abbiano compiuto il 55esimo anno di età alla data di presentazione della domanda.
16. Sostegno maternità per lavoro autonomo e Co.Co.Co.
Per le lavoratrici iscritte alla gestione separata prive di altre forme di previdenza obbligatoria, lavoratrici autonome, libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza, viene incrementata la durata dell’indennità di maternità di tre mesi da conteggiare dal terzo mese dopo il parto), purché il reddito risulti inferiore alla soglia di 8.145 € con riferimento all’anno precedente rispetto alla presentazione della domanda.
17. Misure in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria
Al datore di lavoro che assuma con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell’ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavoratore.
Il predetto contributo può essere erogato per un massimo di 12 mesi.
Il contributo spetta ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.
Il licenziamento del lavoratore assunto nonché il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.
18. Esonero contributivo per apprendistato di primo livello
Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, per l’anno 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
* * * * *
Siamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi necessità di chiarimenti in merito oltre che per assisterVi nello svolgimento degli adempimenti specificati.