La presente Circolare ha l’intento di fornire alcuni chiarimenti in merito alle novità introdotte dal Decreto Legge n. 24 del 24 Marzo 2022 in conseguenza della cessazione dello stato di Emergenza fissato al 31 Marzo 2022. Vengono quindi riepilogate le principali novità in materia fiscale e del lavoro.
1. Fine dello stato di Emergenza
Dalla data odierna sarà possibile per tutti, compresi i lavoratori over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass “base” (da vaccinazione, guarigione o test), per il quale dal 1° maggio viene eliminato l’obbligo.
Dal 1° al 30 Aprile viene mantenuto l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi di lavoro.
2. Proroga Comunicazione Semplificata Smart Working
La comunicazione semplificata di Smart working (ovvero la possibilità di ricorrere allo smart working nel settore privato senza l’accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore) la cui scadenza precedentemente fissata al 31/03/2022, è stata prorogata fino al 30 giugno 2022.
I datori di lavoro del settore privato dovranno continuare a trasmettere al Ministero del lavoro, in via telematica, una comunicazione semplificata contenente i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile.
3. Voucher Carburante (cd. “Bonus Benzina”)
Con il Decreto Legge n.21 del 21/3/2022, denominato “Decreto Energia” è stata prevista l’introduzione del voucher Carburante (cd. Bonus Benzina) per tutti i lavoratori dipendenti, per l’anno 2022, al fine di contrastare gli effetti economici ed umanitari della crisi Ucraina.
Il voucher Carburante è un voucher aziendale la cui corresponsione non è automatica 2 ma subordinata alla scelta arbitraria della società.
Il valore del buono, totalmente a carico del datore di lavoro, è pari a 200,00€ per lavoratore e non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51, comma 3 del Tuir.
A tal proposito, ricordiamo che il citato comma 3 dell’art. 51 prevede che “non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che il voucher Carburante sia da considerarsi una misura agevolativa e pertanto cumulabile con la franchigia di 258,23€ ai fini dell’esenzione fiscale e previdenziale. Ciò detto si ritiene, in attesa di ulteriori indicazioni chiarificatrici dell’Agenzia delle Entrate, che il totale annuo del valore dei beni ceduti e servizi prestati sia, per l’anno 2022, pari a 458,23€ (di cui 200,00€ a titolo di bonus benzina).
4. Esonero Contributivo 0,80% per lavoratori dipendenti
Come già indicato al punto 12 della circolare n.2 del 17/1/2022 relativa alle principali novità fiscali e del lavoro della Legge di Bilancio 2022, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, è riconosciuto ai lavoratori dipendenti un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’IVS a carico del lavoratore pari a 0,8%.
L’esonero è subordinato alla condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 euro al mese, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Qualora sia prevista, da alcuni CCNL, l’erogazione della quattordicesima mensilità, l’esonero in trattazione non potrà trovare applicazione nel mese di pagamento di tale mensilità aggiuntiva. Si ritiene, sulla base delle indicazioni fornite dalla Circolare Inps n. 43 del 22/03/2022, che qualora la somma dell’imponibile previdenziale della mensilità di Giugno e della quattordicesima mensilità non superi l’importo di 2692€, l’esonero spetti.
Accedono al beneficio in trattazione tutti i lavoratori (anche a tempo parziale) compresi gli apprendisti
Il beneficio non è riconosciuto per i rapporti di lavoro domestico.
5. Comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con comunicato del 24 marzo 2022 – ha informato che in merito alla comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, ex art. 13 D.L. n. 146/2021, a decorrere dal 28 marzo 2022, è disponibile una nuova piattaforma su Servizi Lavoro per l’invio di tali comunicazioni, accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE.
Tuttavia l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha previsto un periodo transitorio fino al 30 Aprile 2022 durante il quale l’adempimento potrà ancora essere assolto da parte del Committenti mediante invio di una mail, recante i dati previsti, agli indirizzi di posta elettronica appositamente costituiti delle ITL territorialmente competenti, come avvenuto finora.
Pertanto, a decorrere dal 1° maggio p.v., eventuali comunicazioni effettuate a mezzo e-mail non saranno più ritenute valide e lascerebbero il Committente esposto alla
sanzione prevista per mancata comunicazione. Infatti, in caso di violazione dell’obbligo si applica una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
Ricordiamo che l’obbligo di effettuare la comunicazione deve essere assolto preventivamente all’avvio della prestazione di carattere occasionale. Per quel che concerne il termine di conclusione dell’incarico, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che nel modello telematico è possibile scegliere tre distinte ipotesi:
entro 7 giorni
entro 15 giorni
entro 30 giorni
e che nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto entro l’arco temporale sopra indicato, il Committente dovrà effettuare una nuova comunicazione.
6. Stop agli ANF ma non per tutti
Dal 1° marzo 2022 la misura risulta sostituita e assorbita dal nuovo Assegno Unico e Universale ai figli. Ma è importante sapere che l’ANF non scompare del tutto dal nostro ordinamento e in particolari situazioni verrà ancora riconosciuto ed erogato nel rispetto della disciplina ancora oggi vigente
I nuclei familiari per i quali continua ad essere operativo l’ANF sono:
- Nuclei familiari senza figli e senza componenti (fratelli, sorelle o nipoti) disabili;
- Nuclei familiari senza figli in cui sia presente almeno uno dei coniugi inabile e nessun altro componente inabile;
- Nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote in cui solo il richiedente sia inabile;
- Nuclei familiari senza figli ma con componenti (fratelli, sorelle o nipoti) inabili
Come già attualmente in vigore, i lavoratori interessati dovranno effettuare la richiesta di ANF sul sito INPS o tramite i consueti canali messi a disposizione dall’INPS stessa (Patronato; contact center; sito INPS).
7. Rinnovi/Aumenti Contrattuali
Aumento dei minimi retributivi dal 1° aprile 2022
Nel mese di Aprile 2022 è prevista l’erogazione di importi a titolo di “una tantum” ai dipendenti i cui rapporti di lavoro sono regolati dai seguenti contratti collettivi nazionali di lavoro:
- CCNL Alimentari (Artigianato): per i lavoratori in forza al 06/12/2021 verrà corrisposta la seconda tranche dell’importo Una tantum (140€) pari a 70,00 €. L’importo, in caso di personale part-time sarà diminuito in relazione alla ridotta prestazione lavorativa.
- CCNL Trasporto e spedizione merci (Artigianato); per i lavoratori in forza alla data del 18/05/2021 verrà erogata la terza tranche dell’importo Una tantum (230€) pari a 80 euro. L’importo, in caso di personale part-time sarà diminuito in relazione alla ridotta prestazione lavorativa.
Siamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi necessità di chiarimenti in merito oltre che per assisterVi nello svolgimento degli adempimenti specificati.