come è noto, in data 22 marzo 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge n. 41, c.d. “Decreto Sostegni” avente ad oggetto un pacchetto di misure di sostegno economico e sociale per le attività più penalizzate dalle ultime restrizioni introdotte per contrastare la diffusione del Covid-19 e per sostenere il lavoro in Italia.
Di seguito, ci preme riportare, a fini informativi, alcune tra le principali novità in materia fiscale e di sostegno al lavoro.
Capitolo 1 – Misure in campo fiscale
- Contributo a fondo perduto di cui al DL Sostegni
Una delle principali misure introdotte con il DL Sostegni è costituita dal riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti in Italia che:
- svolgono attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori ad Euro 10 milioni nell’anno 2019;
- svolgono attività agricola ai sensi dell’art-. 32 TUIR.
Il contributo non spetta:
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto;
- ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del medesimo decreto;
- agli enti pubblici di cui all’ art. 74 del Tuir;
- agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione di cui all’ art. 162-bis del Tuir.
Si segnala che gli Enti Non Commerciali sono anch’essi ammessi e sono anche compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Il contributo spetta qualora l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2019. A tal fine rileva la data di effettuazione delle operazioni.
Per determinare l’ammontare del contributo a fondo perduto, si applica la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2020 e l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2019:
FATTURATO %
FINO a € 100.000,00 | 60% |
OLTRE € 100.000,00 e FINO a € 400.000,00 | 50% |
OLTRE € 400.000,00 e FINO a € 1.000.000,00 | 40% |
OLTRE € 1.000.000,00 e FINO a € 5.000.000,00 | 30% |
OLTRE € 5.000.000,00 e FINO a € 10.000.000,00 | 20% |
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.
La norma prevede altresì importi minimo e massimo del contributo:
- importo massimo € 150.000,00
- importo minimo per persone fisiche: € 1.000,00
- soggetti diversi dalle persone fisiche: € 2.000,00.
Si ricorda che il contributo in esame non rileva fiscalmente, ai fini di Irpef, Ires ed Irap.
Il contribuente, con scelta irrevocabile, può chiedere, per l’intero importo spettante:
- l’erogazione del contributo sul c/c intestato;
- il riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24, che non cumula con gli altri crediti fiscali in compensazione con i limiti previsti dalla normativa vigente
In entrambi i casi occorre presentare in via telematica un’apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate, nella quale si attesta il possesso dei requisiti richiesti (a tal fine ci si può avvalere di un intermediario abilitato, ex art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).
L’istanza dev’essere presentata, a pena di decadenza, dal 30 marzo 2021 e fino al 28 maggio 2021 secondo la modulistica approvata con il provvedimento n. 77923 dell’Agenzia delle Entrate.
IL Governo si è impegnato a iniziare ad erogare i contributi a decorrere dal 8 aprile 2021.
- Condono delle cartelle esattoriali
L’art. 4 del DL Sostegni prevede l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, relativi:
- alle persone fisiche che nell’anno d’imposta 2019 hanno percepito un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
- ai soggetti diversi dalle persone fisiche che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, hanno percepito un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
La misura riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto “Sostegni” e fino alla data stabilita da un imminente decreto ministeriale in fase di pubblicazione, sono sospesi:
- la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
- i relativi termini di prescrizione.
Lo stralcio non si applica:
- ai debiti relativi ai carichi di cui all’ art. 3, comma 16 , lettere a), b) e c), del D.L. n. 119/2018;
- alle risorse proprie tradizionali UE;
- all’Iva all’importazione.
- Rinvio di taluni processi amministrativi in ambito I.V.A.
L’art. 1 del DL Sostegni prevede il rinvio delle seguenti operazioni:
- alle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021 l’avvio sperimentale del processo di predisposizione delle bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva da parte dell’Agenzia delle Entrate (art. 4, comma 1, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127);
- a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, oltre alle bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva, anche la bozza della dichiarazione annuale Iva (art. 4, comma 1-bis, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127).
- Lavoratori autonomi: contributi previdenziali e reddito ultima istanza
Il decreto stanzia ulteriori 1.500 milioni a favore del Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, che nel periodo d’imposta 2019 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 50mila euro e nel 2020 abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al 2019 (art. 1, comma 20, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Legge di Bilancio 2021).
Con un apposito provvedimento verranno indicate le modalità operative per accedere al fondo.
Inoltre sono stati stanziati ulteriori 10 milioni di euro per il “Fondo per il reddito di ultima istanza”, di cui all’ art. 44 del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27). La misura è volta a garantire il riconoscimento per il mese di maggio 2020 dell’indennità a favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.
- Sospensione dei termini di versamento
Il DL Sostegni ha prorogato dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, e dagli avvisi esecutivi di cui agli articoli 29 e 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, in unica soluzione, entro il 31 maggio 2021.
La sospensione era prevista dall’art. 68 del decreto “Cura Italia”.
- Rinvio “Rottamazione ter” e “Saldo e Stralcio” e proroga dei termini di notifica delle cartelle esattoriali
Il DL Sostegni prevede all’art. 4 che sono differiti al 31 luglio 2021 i termini entro i quali è possibile versare le rate – in scadenza nel 2020 – relative:
- alla “rottamazione-ter” (artt. 3 e 5, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. Legge 17 dicembre 2018, n. 136);
- al “saldo e stralcio” (art. 1, commi 190 e 193 , Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Legge di Bilancio 2019).
Sono invece differiti al 30 novembre 2021 i termini entro i quali è possibile versare le rate – in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 – relative:
- alla “rottamazione-ter” (artt. 3 e 5, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. Legge 17 dicembre 2018, n. 136);
- al “saldo e stralcio” (art. 1, commi 190 e 193) 30 dicembre 2018, n. 145 – legge di Bilancio 2019).
I versamenti sono validi se effettuati con un ritardo non superiore a 5 giorni.
Infine, con riferimento ai carichi affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione dei versamenti e, successivamente, fino al 31 dicembre 2021, si dispone:
- la proroga di 12 mesi del termine di notifica della cartella di pagamento di cui all’ art. 19, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 112/1999, ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo;
- la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse cartelle;
- anche se affidati dopo il 31 dicembre 2021, con riferimento ai carichi relativi alle dichiarazioni di cui all’ art. 157, comma 3 , lettere a), b) e c), del decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020 ).
- Definizione agevolata delle comunicazioni di irregolarità fiscale anni fiscali 2017 e 2018
Il DL Sostegni prevede all’articolo 5 la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito di controlli automatizzati delle dichiarazioni (ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e art. 54- bis del D.P.R. n. 633/1972) relative ai periodi d’imposta 2017 e 2018.
Sono interessati tutti i soggetti, sia persone fisiche che società, con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, che abbiano subìto una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari del 2020 rispetto a quello registrato nel 2019.
Tale agevolazione consiste nella possibilità di abbattere completamente sanzioni e somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità.
- Rinvio Crisi di impresa – Allerta IVA Agenzia delle Entrate. Rinvio di adempimenti fiscali.
L’art. 5 del DL Sostegni differisce di un anno la decorrenza dell’obbligo di segnalazione previsto a carico dall’Agenzia delle Entrate dall’art. 15, comma 7, del D.Lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d’impresa), la cui decorrenza è fissata, a norma del medesimo comma 7, con riferimento alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al primo trimestre dell’anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa (differita al 1° settembre 2021 ai sensi dell’ art. 5 del D.L. n. 23 del 2020).
Per effetto di tale slittamento, i primi inadempimenti che potranno essere segnalati da parte delle Entrate saranno quelli relativi alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA del primo trimestre 2023.
Inoltre l’art. 5:
- proroga dal 16 al 31 marzo 2021 il termine per l’invio all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta delle Certificazioni Uniche e per la consegna delle stese agli interessati;
- Proroga dal 16 al 31 marzo 2021 il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate, nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni;
- rinvia dal 30 aprile al 10 maggio 2021 il termine entro cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata
- Lavoratori stagionali: turismo, stabilimenti termali, spettacolo, sport
L’art. 10 del DL Sostegni prevede:
- un’ulteriore indennità onnicomprensiva di 2.400 euro alle stesse categorie già indennizzate dagli articoli 15 e 15-bis del decreto “Ristori” (D.L. n. 137/2020), che abbiano continuato a subìre ricadute per effetto del perdurare del periodo pandemico;
- in presenza di determinati requisiti, una indennità di 2.400 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui sopra. A tal fine occorre presentare un’apposita domanda entro il 30 aprile 2021.
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Capitolo 2 – Misure di sostegno al lavoro
- Trattamenti di Integrazione salariale
I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare:
- domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del D.L. n. 18/2020 per una durata massima di 13 settimane;
- nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021;
- per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore D.L. Sostegni in commento.
I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare;
- domanda per i trattamenti di assegno ordinario (FIS) e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19 , 21 , 22 e 22-quater del D.L. n. 18/2020 per una durata massima di 28 settimane;
- per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni in commento;
- nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.
Per i trattamenti di cui sopra non è dovuto alcun contributo addizionale.
I trattamenti di integrazione salariale possono essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps, sia mediante anticipo da parte del datore di lavoro.
Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, è concesso:
- per una durata massima di 120 giorni;
- nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021;
- in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all’articolo 8 della L. n. 457/1972.
- Divieto di licenziamento
Sono Prorogati sino al 30 giugno 2021 sia il divieto di attivare procedure di licenziamento collettivo (mantenendo altresì sospese le procedure avviate successivamente al 23 febbraio 2020), sia il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, a prescindere dal requisito dimensionale. Il predetto blocco ai licenziamenti si protrarrà sino al 31 ottobre 2021 solo per i datori di lavoro soggetti al regime della CIG in deroga, dell’assegno ordinario (FIS) e della CISOA (ossia le imprese piccole e dei settori del terziario e agricolo), le quali avranno a disposizione 28 settimane di ulteriori ammortizzatori COVID-19 anziché le sole 13 concesse alle altre imprese.
Restano invariate le esclusioni dal divieto di recesso già introdotte con il decreto Agosto e confermate dai decreti Ristori e dalla Legge di Bilancio 2021, ossia:
· nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
· nei casi in cui nel corso della liquidazione senza continuazione dell’attività d’impresa non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 c.c.;
· nelle ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto;
· nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
· nei casi di fallimento del datore di lavoro, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.
- Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori fragili
Proroga fino al 30 giugno 2021 delle seguenti tutele disposte a favore dei lavoratori cosiddetti fragili (art. 26, comma 2 , D.L. n. 18/2020 e art. 1, comma 481 , Legge Bilancio n. 178/2020) a seguito dell’emergenza Covid-19:
- diritto a svolgere la propria prestazione in modalità di lavoro agile;
- equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo di assenza prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente.
Inoltre:
- i periodi di assenza dal servizio per tali soggetti non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennità di accompagnamento;
- Disposizioni in materia di proroga o rinnovo dei contratti a temine
Prorogata dal 31 marzo 2021 sino a tutto il 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, la possibilità di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
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