A decorrere dal prossimo 15 ottobre 2021, il possesso del Green pass diverrà obbligatorio per l’accesso a tutti i luoghi di lavoro. Questo è quanto statuito dalle disposizioni di cui al D.L. 21 settembre 2021, n. 127, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.
Il provvedimento, che interesserà tutti i lavoratori, dal settore pubblico al comparto privato, inclusi i lavoratori autonomi e i professionisti, rappresenta una misura volta a garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus Covid-19, nonché a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in questa fase di ripresa delle attività.
L’art. 3 del D.L. 21 settembre 2021, n. 127, rubricato “Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo privato”, prevede che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2:
- a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato;
- a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei predetti luoghi, anche sulla base di contratti esterni;
sia fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.
Pertanto la prima condizione posta dall’art. 3 del D.L. n. 127/2021 è quella attinente ad un precetto posto a carico dei lavoratori per poter accedere ai luoghi di lavoro e non osservarlo può comportare prima sanzioni amministrative e poi sanzioni disciplinari (art. 3, commi 8 e 9 del D.L. n. 127/2021).
La previsione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
In secondo luogo il provvedimento pone i datori di lavoro come soggetti preposti alla verifica del rispetto delle prescrizioni che i lavoratori devono osservare. Stabilendo tra l’altro che nei confronti dei lavoratori “esterni” (es: somministrati, in distacco, operanti in appalti e servizi ecc.) il rispetto di tali obblighi sia effettuato sia dal datore “utilizzatore” che dal datore di lavoro con cui è instaurato il rapporto di lavoro.
Come si accennava l’onere di verifica del rispetto del precetto sopra stabilito, è posto interamente a carico dei datori di lavoro che, entro il 15 ottobre 2021 dovranno:
- definirne le modalità operative, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro;
- individuare, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi.
I lavoratori, consapevoli del non possesso del Green pass:
- nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19;
- qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro (e pertanto se ne presume un controllo in fase di ingresso);
- al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro;
sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Variante per le aziende con meno di 15 dipendenti: Per tali imprese, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della predetta certificazione, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabile per una sola volta e pertanto per un ulteriore periodo di 10 giorni e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
Aspetti sanzionatori
Dalla metà di ottobre i dipendenti del settore privato qualora accedano ai luoghi di lavoro e risultino, in caso di verifica, sprovvisti di Green pass – o si rifiutino di esibirlo – subiranno una sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro e saranno passibili di provvedimenti disciplinari nel rispetto delle previsioni contrattuali.
Nel caso in cui, invece, il lavoratore avendo preventivamente comunicato il non possesso del Green pass o al momento dei controlli all’accesso ne risulti sprovvisto dovrà considerarsi assente ingiustificato (o eventualmente sospeso dopo 5 giorni nelle aziende con meno di 15 dipendenti) ma non sanzionabile ai sensi dei commi 8 e 9 dell’art. 3 del D.L. n. 127/2021.
Anche nei confronti dei datori di lavoro sono previste sanzioni: la mancata attivazione delle procedure di verifica o il mancato controllo comporterà una sanzione da 400 a 1.000 euro.
Tutte le sanzioni pecuniarie sopra descritte sono irrogate dal Prefetto che sarà informato dai soggetti incaricati ai controlli.
Modalità di verifica della certificazione verde
Analizzati i nuovi obblighi in tema di certificazione verde, come dovranno operare i datori di lavoro nella verifica del possesso del Green pass da parte dei propri lavoratori? Come già precedentemente evidenziato, l’onere è posto interamente a carico dei datori di lavoro che dovranno, pertanto, definire in autonomia le modalità con cui procedere.
Occorre, tuttavia, precisare che l’art. 13 del D.P.C.M. 17 giugno 2021, ha introdotto specifici strumenti quanto alla verifica della certificazione verde. Nel dettaglio, la predetta verifica è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile “VerificaC19” che consente unicamente:
- di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione;
- di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
A tal fine si potrà procedere sia con l’acquisizione del certificato in forma cartacea e sia utilizzando l’app da scaricare:
- Per android su https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19&hl=it&gl=US
A tale procedura sono deputati:
- pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
- personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi;
- soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati;
- proprietario o legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati;
- vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;
- gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati.
I soggetti delegati sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.
Siamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi necessità di chiarimenti in merito oltre che per assisterVi nello svolgimento degli adempimenti specificati.