Con un emendamento in sede di conversione in Legge del cd. “Decreto Fiscale” (D.L. 21 ottobre 2021, n.
146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, pubblicata in G.U. n. 301 del 20
dicembre 2021), il Governo ha introdotto una rilevante novità in materia di prestazioni di lavoro autonomo
occasionale. Infatti, al fine di svolgere attività di monitoraggio e contrastare forme elusive di tale
tipologia lavorativa, l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali dovrà essere oggetto di preventiva
comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente da parte del committente,
mediante sms o posta elettronica, secondo le modalità operative applicate in caso di rapporti di lavoro
intermittente. In caso di violazione dei predetti obblighi, si applica una sanzione amministrativa di importo
compreso tra 500 e 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa la comunicazione
preventiva