La presente Circolare ha l’intento di fornire alcuni chiarimenti in merito alle novità normative introdotte dalla Legge 17 Dicembre 2021, n. 215 di conversione del cd. “Decreto Fiscale” (Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146); dal Decreto Legge 7 Gennaio 2022, n. 1; dal Decreto Legislativo 21 dicembre 2021, n. 230. Vengono quindi riepilogate le principali novità in materia di diritto del lavoro.
1. Lavoro autonomo occasionale: Obbligo di comunicazione preventiva
Premessa
Con riferimento alle attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e contrastare forme elusive di tale tipologia lavorativa, la Legge 17 Dicembre 2021, n. 215 di conversione del cd. “Decreto Fiscale” (Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146) ha specificato che l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori sarà oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica, secondo le modalità operative applicate in caso di rapporti di lavoro intermittente.
Secondo tale previsione normativa, quindi, la comunicazione preventiva obbligatoria all’ITL competente deve avvenire mediante l’invio di una mail ad indirizzo di posta elettronica certificata ovvero mediante il servizio telematico appositamente previsto, come avviene in caso di utilizzo di lavoratori a chiamata.
Ambito di applicazione: soggetti interessati
Il nuovo obbligo di comunicazione interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori. Inoltre, la disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986
Restano viceversa esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata:
le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015;
i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017) (lavoratori retribuiti con voucher)
le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA. Se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame.
Tempistiche
L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione ovvero dal 21 dicembre 2021 anche se già cessati e i rapporti, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della presente nota.
La comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio p.v. compreso.
Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data del 12 Gennaio 2021, secondo cui la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
Modalità di comunicazione
L’obbligo di comunicazione, da effettuarsi all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, avviene mediante SMS o indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale.
Si tratta di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata e pertanto il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.
Contenuto della comunicazione
Quanto ai contenuti della comunicazione la stessa, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:
dati del committente e del prestatore;
luogo della prestazione;
sintetica descrizione dell’attività;
data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta;
l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione; l’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.
Annullamento della comunicazione
Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.
Sanzioni
La disposizione, analogamente a quanto previsto in relazione all’impiego di lavoratori intermittenti, prevede che “in caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione”.
Per eventuali chiarimenti o dubbi interpretativi Vi invitiamo a mettervi in contatto con lo Studio per valutare le diverse fattispecie contrattuali.
2. Super Green Pass per lavoratori Over 50
Il Consiglio dei Ministri, con Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1, ha approvato nuove misure in merito alla prevenzione e alle vaccinazioni.
Obbligo vaccinale per gli over 50 sul luogo di lavoro
Dal 15 febbraio 2022 per accedere ai luoghi di lavoro del settore pubblico e privato, i lavoratori over 50 dovranno esibire il green pass rafforzato – ossia la certificazione verde Covid-19 rilasciata esclusivamente a seguito di vaccinazione o di avvenuta guarigione – Nel caso i lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale comunichino di non essere in possesso della certificazione verde rafforzata o ne fossero sprovvisti al momento dell’accesso, saranno considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione del green pass rafforzato e comunque non oltre il 15 giugno 2022, data di scadenza del presente obbligo.
Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento. Inoltre, la violazione della norma e l’accesso al luogo di lavoro senza opportuna certificazione è punita con una sanzione che va dai 600 euro ai 1.500.
Green pass: differenze tra quello base e quello rafforzato
Rimangono attive le due tipologie di green pass, quello base e quello rafforzato, che permettono però l’accesso ad attività diverse.
Da lunedì 10 gennaio e fino alla conclusione dello stato di emergenza (prorogata al momento al 31 marzo 2022), il green pass rafforzato sarà necessario per accedere ad alberghi e strutture ricettive con relativi servizi di ristorazione; sagre e fiere; convegni e congressi; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; servizi di ristorazione all’aperto; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale; piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto; centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto e mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Il green pass “base”, invece, si otterrà grazie all’esito negativo di un tampone antigenico o molecolare e da giovedì 20 gennaio permetterà di accedere ai servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti) e alle visite in presenza con detenuti all’interno di istituti penitenziari per adulti e minori. Mentre da martedì 1° febbraio renderà possibile l’accessi 5 a uffici pubblici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali ad eccezione di quelle utili al soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.
3. Assegno Unico e Universale per figli a carico
Il Decreto Legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 ha introdotto l’ “Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46”. Il decreto in commento introduce un beneficio economico mensile ai nuclei familiari secondo la condizione economica del nucleo stesso, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Nuclei familiari beneficiari
L’assegno sarà riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico e decorre dal settimo mese di gravidanza. È inoltre riconosciuto a ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni:
il figlio maggiorenne a carico frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea o svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro;
il figlio maggiorenne sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego o svolga il servizio civile universale.
Misura dell’assegno
Fino a 15.000 euro di ISEE l’assegno sarà pari a 175 euro mensili per il primo e secondo figlio e 260 euro mensili dal terzo figlio in poi. Sono previste maggiorazioni per ciascun figlio minorenne con disabilità, per ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al ventunesimo anno di età, per le madri di età inferiore a 21 anni, per i nuclei familiari con quattro o più figli, e per i nuclei con secondo percettore di reddito. L’assegno è riconosciuto senza limiti di età per ciascun figlio con disabilità.
È previsto che i genitori di figli disabili con più di 21 anni, pur percependo l’assegno, potranno continuare a fruire della detrazione fiscale per figli a carico.
Domanda per l’ottenimento dell’assegno
La domanda per il riconoscimento dell’assegno, che ha validità annuale e va pertanto rinnovata ogni anno, potrà essere presentata a decorrere dal 1° gennaio 2022. Lapresentazione della domanda dovrà avvenire in modalità telematica all’INPS ovvero presso i patronati, secondo le modalità indicate dall’INPS sul proprio sito istituzionale entro 20 giorni dalla pubblicazione del decreto in commento.
Per i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza, l’assegno unico e universale è corrisposto d’ufficio congiuntamente con il Reddito di cittadinanza e secondo le modalità di erogazione di quest’ultimo, sottraendo la quota prevista per i figli minori.
Il pagamento dell’assegno è corrisposto da marzo di ogni anno fino al febbraio dell’anno successivo.
Impatto sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti
Si segnala che, per effetto dell’entrata in vigore di tale misura a sostegno delle famiglie, a partire da marzo 2022 è prevista la perdita della detrazione per i carichi familiari coinvolti dal nuovo aiuto in commento.
Infatti, a partire da marzo 2022, lo sgravio fiscale riferito ai figli fino a 21 anni sarà sostituito dall’assegno unico versato direttamente dall’Inps.
Siamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi necessità di chiarimenti in merito oltre che per assisterVi nello svolgimento degli adempimenti specificati.