Con il provvedimento protocollo n. 238235/2021 del 17.09.2021 l’Agenzia delle Entrate ha definito contenuto, modalità e termini di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta derivante dalla c.d. super-Ace, introdotto dall’articolo 19 del Decreto Sostegni bis.
Si ricorda che l’obiettivo perseguito dalla norma istitutiva dell’Ace (articolo 1 D.L. 201/2011), tenendo conto delle esigenze di rafforzamento dell’apparato produttivo del sistema Paese, è quello di incentivare le imprese che si finanziano con capitale proprio mediante una riduzione della imposizione sui redditi. In estrema sintesi, l’agevolazione consiste nell’ammettere in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, dato prevalentemente dagli aumenti di capitale sociale e dall’accantonamento a riserva degli utili annuali, “disincentivando” la distribuzione di dividendi.
L’articolo 19 D.L. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 106/2021 (decreto Sostegni bis) ha introdotto, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la possibilità di fruire della deduzione del rendimento nozionale di cui all’articolo 1 D.L. 201/2011 (c.d. Ace), valutato mediante applicazione di un’aliquota del 15%, corrispondente agli incrementi di capitale proprio.
In altri termini la norma prevede che, alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto all’esercizio precedente, si applichi il coefficiente di remunerazione del 15%, in luogo dell’ordinario 1,3%. L’agevolazione trova applicazione per gli incrementi patrimoniali effettuati nel corso dell’esercizio 2021, nel limite massimo di 5 milioni di euro. La percentuale preesistente (1,3%) continua ad applicarsi alla base di calcolo pregressa (incrementi fino al 31 dicembre 2020) o corrente, se eccedente la soglia dei 5 milioni.
Nel testo normativo, inoltre, si legge:
“Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta. […] La variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio”.
In sostanza tale frase significa che, eccezionalmente per quest’anno in considerazione della crisi COVID, non si applica la regola generale del pro rata temporis, ma i versamenti effettuati anche in prossimità della chiusura dell’esercizio vengono considerati interamente e non si deve riproporzionare il beneficio in base ai soli gg di cui l’esercizio sociale godrà dell’aumento del patrimonio netto.
- I beneficiari della agevolazione
Il presente beneficio si applica al reddito di impresa dei seguenti soggetti:
- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- le persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria che producono reddito di impresa.
- Caratteristiche dell’agevolazione
In generale il meccanismo dell’agevolazione prevede che in sede di dichiarazione dei redditi l’Ace calcolata riduca direttamente l’imponibile fiscale dell’impresa.
Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 la super-Ace, determinata mediante applicazione dell’aliquota del 15% agli incrementi di capitale proprio, può essere fruita alternativamente tramite:
- la riduzione dell’imponibile nella dichiarazione dei redditi dell’anno fiscale 2021;
- la trasformazione in credito d’imposta, calcolato applicando al rendimento nozionale le aliquote Ires o Irpef, in vigore nel 2020.
Infatti ai sensi del comma 3 dell’articolo 19 del DL 73/2021, è possibile operare la trasformazione dell’ACE 2021 in credito di imposta a partire dal giorno successivo in cui avviene un aumento del capitale proprio dell’impresa, realizzato tramite:
- versamento di un conferimento in denaro (aumento di capitale sociale o versamento in c/capitale o in c/coperture perdite);
- rinuncia definitiva di un credito vantato dal socio nei confronti della società trasformando dunque un debito in una componente di patrimonio netto);
- destinazione, da parte dell’assemblea dei soci, dell’utile d’esercizio dell’anno 2020, avvenuta presumibilmente nella primavera del 2021, a riserva.
Per chiarezza operativa, si riporta un esempio numerico del calcolo del beneficio “super Ace” mutuato dalla prassi aziendale.
Si ipotizzi che nell’aprile del 2021 una società S.r.l. ha destinato a riserva gli utili 2020 per un importo pari a Euro 150.000 e, sempre nel corso dello stesso anno (ipotizziamo a settembre 2021), registra un aumento di capitale sociale per Euro 100.000, avremo:
- base di calcolo “Super Ace”: 150.000 + 100.000 = 250.000;
- rendimento nozionale 2021: 250.000 x 15 per cento = 37.500;
- risparmio di imposta IRES: 37.500 x 24 per cento = 9.000.
Allo scopo di disincentivare comportamenti speculativi, la disciplina prevede dei meccanismi di decadenza dal beneficio fiscale da tenere in considerazione. In particolare, è prevista decadenza dal beneficio nel caso in cui entro i due anni successivi al 2021 (quindi periodi d’imposta 2022 e 2023), il patrimonio netto si riduce per cause diverse dall’emersione di perdite di bilancio (quindi, sostanzialmente, per attribuzioni di capitale ai soci a qualsiasi titolo).
- Istanza per usufruire del credito di imposta
Per poter usufruire del credito di imposta occorre trasmettere preventivamente alla Agenzia delle Entrate, in via telematica, il modello di “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta Ace”.
La comunicazione potrà essere effettuata dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (30 novembre 2022).
Ogni comunicazione può accogliere uno o più incrementi di capitale proprio; in presenza di successivi incrementi va trasmessa una comunicazione distinta, senza riportare i valori di crescita indicati nella precedente.
Entro trenta giorni dalla data di presentazione delle singole Comunicazioni Ace, l’Agenzia delle Entrate comunica ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del credito d’imposta. Il credito spettante potrà essere utilizzato dal giorno successivo della comunicazione del riconoscimento da parte della Agenzia delle Entrate.
Il credito d’imposta spettante potrà pertanto:
- essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997;
- essere chiesto a rimborso in dichiarazione dei redditi;
- essere ceduto, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente; le eventuali cessioni dei crediti avverranno con l’apposita piattaforma già disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
In caso di utilizzo in compensazione occorre utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle entrate; non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 L. 388/2000 (limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale) e all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 (limite annuale di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi), pro tempore vigenti.
Siamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi necessità di chiarimenti in merito oltre che per assisterVi nello svolgimento degli adempimenti specificati